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L’ispezione ipotecaria consiste nella ricerca della presenza del nominativo d’interesse nei registri ipotecari. In caso affermativo, dall’ispezione si ricava il solo elenco delle formalità depositate ed i relativi dati distintivi. La visura ipotecaria consiste nella stampa ed elaborazione delle formalità al fine di accertare la presenza di beni in capo al soggetto e i relativi gravami.
La competenza territoriale della Conservatoria non corrisponde a quella della Provincia, inoltre con decreto ministeriale del 29.4.1972 è stata approvata la norma sul riordino delle Circoscrizioni Territoriali. Il nuovo assetto è entrato in vigore dal 1.1.1973.
La differenza sostanziale è che giuridicamente solo la visura ipotecaria attesta la proprietà di un immobile.
Non sempre, dipende dalla data di decorrenza della meccanizzazione in rapporto alla data di nascita del soggetto o data di costituzione della società. Nel caso in cui la seconda sia anteriore, è necessario procedere con le ricerche anche per il periodo cartaceo (non meccanizzato). Inoltre per alcuni Comuni, la cui competenza territoriale è variata nell’arco degli anni, occorre consultare la banca dati di uffici differenti.
Nessun elemento distingue la visura ipotecaria ordinaria da quella legale, entrambe devono contenere dati assolutamente certi e verificati.
Il titolo è costituito dall’atto nella sua interezza, mentre la nota contiene esclusivamente i dati essenziali (ad esempio: soggetti e beni immobili identificati inequivocabilmente, ecc.).